Nella cd. execution only il cliente deve essere informato dalla banca che questa non valuterà l’appropriatezza dell’investimento

Cass. Sez. I, 15.6.2017 n. 14884

Diritto finanziario – intermediazione mobiliare – execution only – obblighi informativi – contenuto

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5, TUF di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998), cioè mediante l’attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 dello stesso D. Lgs. n. 58 cit. e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili ratione temporis, senza che possa ricorrere nella specie il caso della cd. execution only di cui al cd. Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 2007 (e successivamente modificazioni) il quale richiede, in ogni caso, che il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente e documentalmente “informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.