L’erogazione di nuova finanza in sostituzione dell’esposizione precedente non è di per sé sempre revocabile

Cass. Sez. I, 22.2.2021 n. 4695

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – ripianamento perdite precedenti – revocatoria – condizioni

Il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente (artt. 182 bis e 182 quater LF) e consiste nella erogazione da parte della banca di nuova liquidità funzionale non solo all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria ma anche a rimodulare, attraverso nuove condizioni contrattuali (tasso, durata del rimborso, ecc…) l’assetto complessivo del debito. In questo caso la banca svolge la sua funzione istituzionale di erogazione del denaro, si rivaluta un nuovo rischio e il mutuo e l’ipoteca relativa non sono revocabili.