Se l’erede legittimario pretermesso contesta la compravendita del de cuius, spetta all’acquirente provare il pagamento del prezzo

Cass. Sez. II, 9.6.2014 n. 12955

Diritto delle successioni – eredi legittimari – reintegrazione della quota di legittima

Il legittimario pretermesso dall’eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.