Il venditore che garantisce, sbagliando, l’edificabilità di un terreno rischia la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo

Cass. Sez. II, 9.5.2014 n. 10184

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di compravendita – cosa gravata da oneri o diritti di terzi – inedificabilità – garanzia

Se nel contratto di compravendita il venditore abbia espressamente garantito la destinazione edificatoria del terreno compravenduto, specificando l’indice di edificabilità, il compratore, appresa l’esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità che riduca la cubatura realizzabile sull’area, può avvalersi, essendo anche il vincolo non agevolmente riconoscibile per le dichiarazioni del venditore, della garanzia prevista dall’art. 1489 cc, in materia di cosa gravata da oneri non apparenti, trattandosi di un vincolo giuridico incidente sul godimento del proprietario e sul suo diritto.