Cass. Sez. III, 1.9.2023 n. 25635
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti finanziari – obblighi informativi – onere della prova – ripartizione
Incombe sull’intermediario, a fronte della mera allegazione contraria dell’investitore sull’assolvimento degli obblighi informativi, fornire, con ogni mezzo, la prova positiva del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi.