E’ la banca che deve provare di avere fornito all’investitore ogni informazione

Cass. Sez. III, 1.9.2023 n. 25635

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti finanziari – obblighi informativi – onere della prova – ripartizione

Incombe sull’intermediario, a fronte della mera allegazione contraria dell’investitore sull’assolvimento degli obblighi informativi, fornire, con ogni mezzo, la prova positiva del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi.