Cass. Civ. Sez. II, 10.10.2018 n. 24965
Successioni – donazioni – revocazione delle donazioni – ingratitudine
L’ingiuria grave indicata dal legislatore nell’art. 801 c.c. quale presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, pur mutando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro di una persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. In altre parole, l’ingiuria in tal senso rilevante deve esprimere una radicata e profonda avversione o perversa animosità verso il donante. La valutazione del comportamento del donatario deve essere valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche con riguardo alla potenziale offensività del patrimonio morale del donante. In tal modo l’ordinamento ha creato una formula aperta ai mutamenti di costume sociale, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale. Pertanto, la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione nei confronti del donante.