Nel concordato preventivo la documentazione offerta ai creditori deve essere completa

Cass. Sez. I, 4.6.2014 n. 12549

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – documentazione prodotta – completezza – necessità

I creditori hanno il compito di valutare la convenienza economica della proposta di concordato senza l’intervento tutorio del giudice e quindi è necessario che la documentazione prodotta sia completa e affidabile e deve essere illustrata ed interpretata dal professionista attestatore e, quindi, dal commissario giudiziale, posto che solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentir loro di esprimere consapevolmente il giudizio che devono formulare.