La divisione di comunioni “diverse”

Cass. Civ. Sez. II, 15.10.2018 n. 25756

Successioni – divisioni – facoltà di domandare la divisione

Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio, cosicché il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussiste soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa.