Cass. Sez. II, 2.11.2018 n. 2058
Diritto del condominio – parti comuni – ripartizione delle spese – divieto di distacco
Non è ravvisabile una previsione che vieti al condomino di distaccarsi dagli impianti condominiali comuni, i singoli condomini infatti «sono liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto». La predisposizione di impianti autonomi è quindi ammessa salvo che la relativa installazioni non cagioni squilibri funzionali al condominio e non aggravi le spese per i restati partecipanti. Pertanto, costituisce un’obbligazione propter rem la corresponsione delle spese inerenti la conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non il divieto di distacco dal relativo impianto. Tuttavia, l’installazione di un impianto autonomo comporta un’adeguata regolamentazione contrattuale, da adottare in sede assembleare, che suddivida diversamente le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento, spese imputabili quindi anche alle unità immobiliari che non usufruiscano del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati).