Per contestare i difetti del bene venduto è necessario il rogito

Cass. Sez. II, 11.10.2013 n. 23162

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di compravendita

In tema di contratto preliminare di vendita, la consegna dell’immobile prima della stipula del contratto definitivo, non fa decorrere i termini di decadenza e di prescrizione per opporre i vizi noti, perché l’onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto di proprietà sul bene, trasferimento che si ottiene solo con il contratto di vendita definitivo.
Nell’ipotesi di contratto preliminare di vendita di un bene con consegna dello stesso prima della stipula del contratto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata consente al promissario acquirente, senza che debba rispettare il termine di decadenza di cui all’art. 1495 cc per la denuncia dei vizi della cosa venduta, a opporre l’eccezione di inadempimento al promittente venditore che gli chieda la stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore o la sua condanna a eliminare a proprie spese i vizi della cosa.