Cass. Sez. VI, 7.2.2018 n.3016
Diritto di famiglia – scioglimento degli effetti del matrimonio – determinazione dell’assegno divorzile
Il diritto all’assegno divorzile è condizionato da una previa verifica giudiziale che si articola in due distinte fasi: una prima fase, concernente il “se sia dovuto”, il cui oggetto è l’accertamento della sussistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il “quanto dovuto”, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro, quale persona economicamente più debole, che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
In particolare viene richiesto al giudice di verificare, nella prima fase la mancanza di mezzi adeguati, non facendo riferimento al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, con l’utilizzo di indici indicatori quali il possesso di redditi o immobili, la capacità lavorativa e altre prove (per le quali l’onere probatorio grava sul richiedente stesso).
Nella seconda fase il giudice è tenuto a considerare tutti gli elementi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 (condizione dei coniugi, ragioni delle decisione, contributo personale economico, reddito di entrambi), anche in rapporto alla durata del matrimonio, per la determinazione in concreto della misura dell’assegno divorzile.
Da ciò consegue che a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica di uno dei coniugi.