Cass. Sez. Un., 14.12.2020 n. 28387
Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione per espropriazione forzata – vendita – gravami – cancellazione – opposizione – irrilevanza
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali l’Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, e in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cpc.