Cass. Sez. III, 24.9.2013 n. 21840
Diritto Commerciale – Diritto Bancario – Diritto Processuale Civile
La accertata insussistenza parziale del credito portato dal decreto ingiuntivo, comporta l’impossibilità di confermarne la condanna nell’importo indicato nel decreto stesso e impone sempre e comunque la revoca integrale di questo, a prescindere dalla fondatezza o meno di quest’ultimo nel momento in cui venne emesso.
In caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di merito e di emissione di sentenza di condanna a carico dello originario ingiunto per una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo revocato, tra gli effetti che sono salvati dall’art. 653/2 cpc, rientra certamente anche l’iscrizione ipotecaria, nei limiti della somma ridotta.
In caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di rito non si ha l’effetto dell’art. 653/2 cpc e vengono meno tutti gli atti di esecuzione compresa l’ipoteca.
In caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo e di revoca del decreto stesso, con prosecuzione della causa per l’accertamento dell’entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue ex art. 653/2 cpc la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell’originaria esecutività del decreto (nei quali rientra anche l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 cpc), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva.