Cass. Sez. I, 4.3.2016 n. 4265
Diritto fallimentare – azione revocatoria – datio in solutum – condizioni
Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia, la ricorrenza di una datio in solutum, e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell’art. 67, 1 comma, numero 2), legge fall., va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento; e quindi anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l’indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. Tale principio dev’essere coniugato con quello che attiene alla domanda avente a oggetto atti oggettivamente funzionali all’adempimento di debiti altrui. Atti che sono ritenuti caratterizzati da una presunzione di gratuità, con trasferimento sul creditore dell’onere della prova circa l’avvenuto ottenimento di un corrispettivo da parte del solvens ai fini della conseguente applicazione del regime di revoca degli atti a titolo oneroso o, altrimenti, di inefficacia di quelli a titolo gratuito.