Danno tecnico e risarcibilità del danno da ritardo del treno

Cass. Sez. VI, 12.10.2018 n. 25427

Responsabilità civile – risarcimento del danno – caso fortuito

Il ritardo che un treno può subire è perfettamente rientrante nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e quindi non risarcibile al viaggiatore. I danni patrimoniali, dovuti da ritardo, interruzioni o soppressioni, sono risarcibili al passeggiero sulla base della disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario, disciplina peraltro espressamente richiamata dal codice del consumo all’art. 101 escludendo altresì la risarcibilità di voci di danno estranee al trasporto ferroviario stesso: l’acquisto di nuovi biglietti per mezzi di trasporto differenti dal settore ferroviario e i relativi disguidi che possono seguire, vengono qualificati sotto una voce di danno differente rispetto all’ambito ferroviario, rappresentando quindi un titolo distinto di danno e non risarcibile secondo la disciplina speciale di riferimento ferroviario.
Il danno tecnico della rete ferroviaria, però, costituisce caso fortuito e quindi non è risarcibile secondo la disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario ed esclude anche l’applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore dettate dal codice del consumo, conducendo così alla non risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale.