Cass. Sez. III, 7.12.2017, n. 29332
Obbligazioni – risarcimento danno da sinistro stradale – danno da perdita parentale
In caso di domanda di risarcimento danno proposta dai familiari della vittima, la convivenza con il defunto non determinata un connotato minimo di esistenza della relazione parentale, ma può costituire una prova utile per dimostrare detta relazione.
Posto ciò, non è però condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare” e, di conseguenza, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante.
Per questi motivi anche il nipote della vittima, indipendentemente dalla convivenza, può subire un pregiudizio non patrimoniale a seguito della morte del nonno ed è legittimato a richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.