Cass. Sez. VI, 1.3.2018, n. 4908
Diritto delle obbligazioni e contratti – locazione – responsabilità per danni
Nel caso di immissioni moleste prodotte dal detentore di un immobile, l’eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo non ne comporta l’automatica responsabilità per il risarcimento dei danni.
Occorre, infatti, che sussista l’elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (cosa diversa dalla «mera occasionalità») fra la concessione dell’immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo.
La responsabilità per fatto illecito del proprietario può essere affermata nei confronti solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, mentre è del tutto insufficiente l’aver omesso di inviare al conduttore una diffida ad intervenire per impedire pregiudizi a terzi.
Non sussiste neanche un obbligo di vigilanza, intervento o di veto della proprietà nei confronti della conduttrice, avuto riguardo sia alle ordinarie regole di diligenza che alle norme, statuali o pattizie. Sarebbe necessario dimostrare che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto preconfigurarsi, impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, ex art.1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente arrecato danni a terzi con la propria attività.