Il proprietario risponde per i danni da omessa custodia a meno che non dimostri il caso fortuito

Cass. Sez. VI, 22.1.2014 n. 1305

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – responsabilità da beni in custodia – caso fortuito

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l’art. 2051 cc individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito, per il quale non rilevano, gli stati soggettivi e i requisiti psicologici imputabili sia al danneggiante che al danneggiato.