Anche al venditore committente possono essere richiesti i danni da gravi difetti dell’opera

Cass. Sez. II, 13.1.2014 n. 467

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di appalto – responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 cc

L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cc, può’ essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche solo omissiva.