Il rischio del danneggiamento della merce durante il trasporto è a carico del destinatario fatto salvo patto contrario

Cass. Sez. II, 24.7.2014 n. 16961

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita di cose mobili – perdita o avaria durante il trasporto – rischio a carico destinatario

Ai sensi dell’art. 1510/2 cc il venditore, se la cosa venduta deve essere trasportata, si libera della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, in difetto di patto o di uso contrario, cosicché il danneggiamento del bene venduto durante il trasporto è a carico dell’acquirente; in proposito è irrilevante la clausola “porto franco” contenuta nel documento di trasporto, in quanto tale pattuizione esonera soltanto l’acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo
Pertanto l’art. 1510 secondo comma cc pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all’altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della “vendita con spedizione”, mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa “una vendita con consegna all’arrivo”; la norma è dunque disponibile ma, essendo la regola quella della “vendita con spedizione”, perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi ed univoci atti a dimostrare la volontà di derogare a detta regola.