Il curatore non può sciogliersi dal contratto preliminare se la controparte ha trascritto la domanda ex art 2932 cc

Cass. Sez. I, 22.10.2018 n. 26641

Diritto fallimentare – fallimento – scioglimento dai contratti in corso – preliminare – azione ex art. 2932 cc – trascrizione della domanda – impossibilità

Il curatore conserva il potere di sciogliersi dal contratto previsto dall’art. 72 L. Fall., ma l’esercizio di detto potere resta inopponibile nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento, grazie all’effetto prenotativo contemplato dall’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2), il cui meccanismo pubblicitario si articola in una duplice fase, quella iniziale (trascrizione della domanda) e quella finale (trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda); di conseguenza, il giudice può accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. pure a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene della massa attiva del fallimento.