Cass. Sez. III, 22.6.2015 n. 12872
Diritto delle obbligazioni e contratti – responsabilità professionale – curatore fallimentare – sussistenza
Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma primo, legge fall., ed art. 2043 cod. civ., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attività professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (art. 2227 – 2230 cod. civ.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attività espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. Il principio di diritto, ha trovato conferma anche in riferimento alla copertura assicurativa dell’attività professionale di avvocato che svolga le funzioni di curatore fallimentare.