Per i creditori privilegiati il concordato preventivo non ammette dilazioni

Cass. Sez. I, 9.5.2014 n. 10112

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – creditori privilegiati – pagamento – dilazione

Nel concordato preventivo, posto che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti. Qualora la domanda di concordato preventivo preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, costoro hanno diritto di voto è sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.