Il creditore soccombente verso la sua controparte, poi fallita, deve impugnare la sentenza e non chiedere l’ammissione al passivo

Cass. Sez. VI, 5.5.2021 n. 11741

Diritto della crisi di impresa – fallimento – creditore – ammissione al passivo –ammissibilità – condizioni

Il creditore che ha avuto un accertamento negativo del proprio credito in primo grado prima che il debitore fallisca deve necessariamente impugnare quel provvedimento di accertamento dinanzi al giudice di secondo grado competente e non deve proporre istanza al tribunale fallimentare di ammissione al passivo per evitare che quel provvedimento divenga giudicato.