Il creditore che sa che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia non può esecutare beni posti nel fondo patrimoniale

Cass. Sez. III, 8.2.2021 n. 2904

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – crediti successivi –necessità estranee alla famiglia – conoscenza – prova

Poiché l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea.
Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.