Cass. Sez. VI, 13.12.2017, n. 29972
Diritto fallimentare – credito fondiario – esecuzione – ammissione al passivo – necessità
L’onere, per il creditore fondiario che abbia iniziato o proseguito l’azione esecutiva in costanza di fallimento, di chiedere (al fine di trattenere le somme di sua spettanza) l’insinuazione al passivo del proprio credito non può ritenersi assolto nel caso di presentazione di domanda ultra tardiva nella quale non sia allegata e provata la non imputabilità del ritardo.