Corte Cass., 20.4.2015, n.8001
Del processo di esecuzione – distribuzione della somma ricavata – domanda di sostituzione
Ai sensi dell’art. 511 c.p.c., «si realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione». Tale tipo di intervento non è dunque assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo, poiché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti del debitore esecutato, bensì nei confronti di un altro creditore.
Conseguentemente, presupposto per la domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito vantato contro il creditore presente nel procedimento esecutivo, a prescindere dalla presenza o meno di un titolo esecutivo che non costituisce dunque condizione indifferibile per l’ammissibilità della domanda di subcollocazione.
Le condizioni di certezza e liquidità del credito non sono necessarie, posto che il «creditor creditorismira a soddisfarsi sulla somma che, in sede di distribuzione, spetterebbe al suo creditore». Spetterà dunque al giudice dell’esecuzione la verifica dell’esistenza di un credito certo e liquido, ma ciò solo nel momento in cui il processo sia giunto alla fase distributiva.