Il credito del professionista per la domanda di concordato preventivo va pagato in prededuzione

Cass. Sez. VI, 25.11.2019 n. 30694

Diritto fallimentare – concordato preventivo – domanda – credito del professionista – prededuzione – sussistenza

Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111 L. Fall., comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.