Cass. Sez. III, 4.4.2017 n. 8682
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto – adempimento coattivo – credito – pignorabilità – sussistenza
Poiché in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore – che non può dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte del compratore della facoltà di acquistare i beni oggetto del contratto – e poiché sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest’ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l’ipotesi dell’eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.