L’atto di costituzione in mora è deformalizzato; basta la spedizione della lettera raccomandata

Cass. Sez. VI, 13.5.2014 n. 10388

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – inadempimento – mora del debitore – prescrizione – interruzione – condizioni

L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunta a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente o comunque che non ha avuto conoscenza del plico non per sua colpa.