La costituzione in giudizio sana ogni difetto di notifica

Cass. Sez. III, 29.7.2016 n. 15770

Diritto processuale civile – notificazione a mezzo del servizio postale – nullità – costituzione – sanatoria

In caso di notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, la  produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 5 della legge n. 890 del 1982 costituisce l’unica prova idonea a documentare l’avvenuta esecuzione della notifica. Tuttavia, essendo la notificazione dell’atto di impugnazione volta alla regolare costituzione del rapporto processuale, non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello (né la nullità del giudico) in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notifica dell atto di impugnazione se l’appellato si è regolarmente costituito.