Cass. Sez. I, 2.1.2025 n. 19
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – mutuo fondiario – conversione – prova – condizioni
In tema di mutuo ipotecario, ai fini della conversione del negozio nullo, non serve accertare la concreta volontà delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – dal momento che ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.