La corresponsione di denaro tra società può essere mutuo, conferimento tipico o conferimento atipico e della mancata restituzione ne possono rispondere gli amministratori

Cass. Sez. I, 27.12.2013 n. 28669

Diritto commerciale – Diritto societario – amministratore – responsabilità

Se il finanziamento erogato da una società a favore di altra a titolo di mutuo implica l’obbligo della sua restituzione ex art. 1813 cc, con il conseguente rischio di difficoltà di adempiere o anche d’insolvenza della mutuataria, l’esecuzione del conferimento di beni o denaro in società ex art. 2342 cc comporta un rischio persino maggiore, dal momento che il relativo rimborso neppure potrebbe essere disposto durante la vita della società, occorrendo attenderne la liquidazione.
Vincoli alla restituzione e rischio di perdita si verificano in ogni operazione finanziaria a favore di altra società, come, ad esempio, i versamenti in conto capitale effettuati con la finalità economica di fornire alla società mezzi propri ed ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via di conferimento del capitale nominale.
Per accertare la natura della dazione di denaro in favore della società occorre verificare la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, la quale illumina circa l’esistenza di un mutuo, di un conferimento o di un contratto atipico di conferimento di capitale di rischio.
In caso di perdita del finanziamento, è censurabile la condotta degli amministratori che non abbiano predisposto al riguardo idonee cautele, dal momento che, se è vero che all’amministratore non può essere rimproverato il cattivo uso della discrezionalità imprenditoriale, in quanto il merito dell’agire gestorio resta insindacabile, tuttavia rientra nell’ambito della diligenza esigibile il corredare le scelte medesime con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza concreta. Se certamente il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito compiute dall’organo societario, invero, rientra però nei suoi compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell’azione adempiente e diligente, così come richiesta nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura particolari, secondo le circostanze del caso concreto.