La consegna della convocazione dell’assemblea condominiale

Cass. Sez. II, 6.10.2017, n. 23396

Diritto condominiale – assemblea condominiale – convocazione – invalidità dell’assemblea

Il termine di consegna della convocazione assembleare di 5 giorni prima dell’adunanza ex. 66 disp. att. c.c.. va verificato tenendo conto che si tratta di atto eminentemente privato e del tutto svincolato dall’applicazione del regime giuridico delle notificazione degli atti giudiziari, in quanto atto unilaterale recettizio.
Ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve essere messo nella posizione di poterlo fare. Deve essere in tal senso interpretato l’art 66 Disp. Att. Cod. Civ. con la conseguenza che l’avviso di convocazione deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea. La mancata conoscenza della data dell’adunanza da parte del condòmino, entro detto termine di legge, costituisce motivo di invalidità della delibera assembleare.