La contumacia di uno dei coniugi nella domanda di divorzio

Cass. Sez. VI, 2.5.2018 n. 10463

Diritto di famiglia – scioglimento degli effetti del matrimonio – ricorso congiunto – mancata partecipazione al giudizio di uno dei coniugi

Il fondamento della domanda congiunta di divorzio (art. 4 l. n. 898/1970) è la concorde volontà dei coniugi di procedere al divorzio riconoscendone la sussistenza dei presupposti e di procedere alla disciplina delle condizioni attinenti alla prole e ai rapporti economici in via negoziale. La domanda congiunta di divorzio corrisponde ad un’iniziativa processuale comune e paritetica dei coniugi che non corrisponde alla somma di due distinte domande di divorzio, né può essere considerata quale adesione di una parte alla domanda proposta dall’altra. È dunque inammissibile una rinuncia unilaterale all’azione (anche in forma implicita, per la contumacia di una delle parti) proprio per la natura della stessa che richiede, al più, una rinuncia congiunta di entrambe le parti.