Il contratto “sale and lease back” è lecito se non c’è un pregresso credito della finanziaria verso l’utilizzatore

Cass. Sez. VI, 9.9.2014 n. 18920

Diritto delle obbligazioni e contratti – sale and lease back – liceità – condizioni

La causa concreta del contratto “sale and lease back” è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 cc, purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione. Tale contratto è fraudolento quando ci sono: l’esistenza di una preesistente situazione di credito – debito fra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione fra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente. Cioè sussiste la nullità del contratto qualora risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno scopo di garanzia e non di finanziamento.