Cass. Sez. I, 14.3.2017 n. 6559
Diritto bancario – contratto bancario – forma – sottoscrizione – necessità
Nella materia finanziaria e bancaria l’onere della necessaria forma scritta dei contratti è imposta a fini protettivi del cliente e tale forma non è incompatibile con la formazione del contratto attraverso lo scambio di due documenti, entrambi del medesimo tenore, ciascuno sottoscritto dall’altro contraente. In caso di formazione dell’accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali siano formalizzate. La mancata sottoscrizione di una scrittura privata, può essere supplita, nel rispetto di una determinata serie di condizioni, dalla produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente, che non ha sottoscritto lo stesso e che pure se ne intende avvalere; in ogni caso, però, la produzione in giudizio, quando viene a realizzare un equivalente della sottoscrizione, comporta un perfezionamento del contratto che non può non verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc.