Il contratto bancario monofirma vale come proposta fino alla produzione in giudizio o fino a quando sia stata revocata

Cass. Sez. I, 3.4.2017 n. 8624

Diritto bancario – contratto monifirma – nullità – condizioni

Quando l’adozione della forma scritta sia prevista ad substantiam, la produzione in giudizio del documento contrattuale non sottoscritto da chi lo produce, comprovando la volontà di costui di volersene avvalere, equivale al suo perfezionamento in modo formale; ma poiché sino a quel momento il documento che reca la sottoscrizione di una sola parte ha il valore di mera proposta contrattuale, liberamente revocabile sino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’altra parte, è in facoltà del sottoscrittore di sciogliersi da ogni impegno provvedendo a revocare la proposta, con l’ovvia conseguenza che la produzione in giudizio del documento da chi non lo ha sottoscritto non può produrre alcun effetto perché non perfeziona alcun contratto.