Il conduttore che occupa l’immobile anche dopo la scadenza della locazione è considerato custode e risponde dei danni

Cass. Sez. III, 19.6.2015 n. 12706

Diritto immobiliare – locazione – custodia – durata

In ipotesi di mancata consegna della cosa locata alla scadenza, il conduttore risponde a titolo contrattuale non soltanto del ritardo nella restituzione, ma anche della trasformazione o del deterioramento della cosa verificatisi nella mora di restituzione, purché ricollegabili alla condotta ed alla sfera di vigilanza del conduttore-detentore medesimo.