Cass. Civ., sez. II, n. 4127, 2.3.2016
Proprietà – condominio negli edifici – condominio parziale – spese
Nel condominio, quindi, la caratteristica dell’uso comune dei beni fa discendere la necessità di una gestione condivisa degli stessi e della pari divisione delle relative spese di manutenzione.
Al contrario, qualora un bene sia asservito all’uso esclusivo di una parte dei condomini, allora solamente questi saranno onerati della manutenzione dello stesso. Infatti l’art. 1123 c.c. secondo comma afferma in materia di spese di manutenzione ordinaria che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Tale principio è espressione del concetto di condominio parziale, che rappresenta una modalità di gestione del condominio funzionale e che tenga conto delle utilità e degli interessi dei singoli condomini.
Deve pertanto legittimamente configurarsi la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo meno in tal caso il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene.