Cass. Sez. I, 17.10.2018 n. 26005
Diritto fallimentare – concordato preventivo – concordato liquidatorio – cessione parziale dei beni – inammissibilità
Il concordato con cessione solo parziale dei beni realizzi una violazione dell’art. 2740 cod. civ., in quanto l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore. Proprio la presenza di tale effetto spiega l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 1977 cod. civ., che consente al debitore di cedere “tutte o alcune sue attività”; in realtà, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente anche sulle attività non cedute. Così come diversa è la situazione che si presenta nel concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis l. fall., in cui la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita dall’istituto di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.