La conclusione del contratto si ha con la semplice conoscenza dell’accettazione della proposta

Cass. Sez. II, 9.12.2014 n. 25923

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – proposta – accettazione – conoscenza

Fermo restando che l’accettazione, ove diretta al proponente, si reputa conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.