Qualora un coniuge non sottoscriva l’atto di vendita del bene in comunione legale l’atto è nullo e non annullabile

Cass. Sez. II, 6.4.2018 n. 8525

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – comunione legale – validità – condizioni

In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all’art. 184 cod. civ. (secondo cui “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art. 2683”) presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, anche se lo sottoscriva uno solo di essi, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell’altro.