Cass. Sez. III, 23.5.2014 n. 11532
Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – responsabilità da beni in custodia – tratto di mare antistante il territorio comunale – insussistenza
Il mare territoriale è cosa distinta e separata dal lido marino, il quale soltanto può formare oggetto di proprietà e rientra nel demanio marittimo. Ne consegue che il mare di per sé non può costituire una cosa suscettibile di “custodia” ai sensi dell’art. 2051 cc, e non è invocabile pertanto la presunzione prevista da quest’ultima norma nei confronti della pubblica amministrazione cui a legge affidi la gestione del lido marino. Un danno può ritenersi causato “dalla cosa”, ai sensi dell’art. 2051 cc, solo quando quest’ultima abbia avuto un ruolo determinante nella causazione dell’evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso. Ne consegue che nel caso di morte per annegamento di un bagnante in nessun caso può ritenersi che il conseguente danno sia stato causato dalla spiaggia di provenienza della vittima, ai fini dell’invocabilità della presunzione di cui all’art. 2051 cc nei confronti dell’ente gestore del lido marino.