Cass. Sez. II, 20.1.2020 n. 1082
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – difetti – garanzia – diritti
Nella vendita di beni il risarcimento non si deve limitare alla riparazione del bene solo da un punto di vista estetico, ma può consistere il ripristino del bene stesso come se il difetto non fosse mai esistito. Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall’articolo 130 codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Tuttavia, anche se l’art. 130 comma 2 non include il diritto al risarcimento del danno tra i diritti che spettano al consumatore, quest’ultimo può esercitare delle pretese risarcitorie poiché il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano.