Cass. Sez. VI, 30.3.2017 n. 8285
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – garanzia per vizi o difetti – onere della prova – ripartizione
In tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonchè dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l’effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza.