Nel comodato a tempo indeterminato il comodante può riavere la disponibilità del bene se emerge un bisogno urgente e imprevisto

Cass. Sez. III, 3.12.2015 n. 24618

Diritto immobiliare – comodato – tempo indeterminato – restituzione – condizioni

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Tale principio è contemperato dalla facoltà del comodante di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.