Spetta alla banca dimostrare la colpa dell’utilizzatore in caso di acquisti con la carta di credito non autorizzati

ABF Milano, 2.8.2017 n. 9671

Diritto bancario – strumenti di pagamento – carta di credito – uso fraudolento – onere della prova – ripartizione

In caso di uso fraudolento e non autorizzato dall’utilizzatore della carta di credito spetta all’intermediario finanziario provare sia che il primo abbia tenuto una condotta connotata da dolo o colpa grave in violazione agli obblighi sui di lui gravanti in forza dell’art. 7 Dlgs. n. 11 del 2010, sia di avere adempiuto gli obblighi su di lui gravanti in forza della disciplina medesima e cioè che le operazioni di pagamento siano state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate e che pertanto l’utilizzatore non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la loro esecuzione o di altri inconvenienti. Il sistema di cui al Dlgs. n. 11 del 2010, in caso di violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario, imputa quindi a quest’ultimo la responsabilità per le operazioni fraudolente eseguite a danno del cliente, obbligandolo al rimborso degli importi fraudolentemente sottratti a quest’ultimo.