Se tutti i coeredi vogliono il bene comune, decide il giudice e non vale l’offerta più alta

Cass. Sez. II, 19.5.2015 n. 10216

Diritto delle successioni – divisione ereditaria – attribuzione del bene indiviso – criteri

Ai sensi dell’art. 720 cod. civ., in caso di comunione ere­ditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisi­bile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di op­portunità e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di at­tribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto.
E’ escluso che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipen­dere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima; il procedimento divisionale, infatti, non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di con­dizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti.