Corte Giust. UE Sez. III, 10.9.2014 causa n. C-34/13
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di mutuo – ipoteca – clausole abusive – esecuzione – sospensione
Il giudice competente deve emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l’effettività della tutela voluta dalla direttiva n. 93/13 (cfr. sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 59). Quindi il giudice nazionale può adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio per far cessare l’applicazione di clausole abusive.